Figura | Violazione | Sanzione
(articolo d.lgs. 81/08) |
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Datore di
lavoro | Omessa valutazione rischi Omessa adozione del documento di valutazione dei
rischi | Arresto da 6 a 18 mesi
Articolo 55, comma 2)
Nota:
si applica nelle aziende:
1) di cui all’articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d), f);
2) in cui si svolgono attività che espongono
i lavoratori a rischi biologici di cui
all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d),
da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, e da attività di manutenzione,
rimozione, smaltimento e bonifica
amianto;
3) le cui attività sono disciplinate dal
Titolo IV-CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI-, caratterizzate dalla
compresenza di più imprese e la cui
entità presunta di lavoro non sia
inferiore a 200 uomini-giorno. |
Datore di
lavoro
e
Dirigente | Omessa adozione degli obblighi relativi alla
adozione delle misure previste dall’Allegato XIIIOmessa predisposizione dell’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili Omessa cura della disposizione o dell’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento Omessa redazione del piano operativo di sicurezza Per il datore di lavoro dell’impresa affidataria:
Non aver vigilato sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento Mancata attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza Violazione dell’Articolo 117-Lavori in prossimità di parti attive Violazione dell’Articolo 118- Splateamento e sbancamento Violazione dell’Articolo 121 – Presenza di gas negli scavi Violazione dell’Articolo 126 –Parapetti: “Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.” Violazione dell’Articolo 128–Sottoponti comma 1: “Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.” Violazione dell’Articolo 145–Disarmo delle armature Datore di
lavoro e Dirigente Violazione dell’Articolo 148 – Lavori Speciali | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
3.000 a 12.000 €
Articolo 159, comma 1, lettera a) |
Preposto | Omessa adozione delle misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere Mancata attuazione di quanto previsto nel PSC e nel POS Omessa adozione delle misure di sicurezza per i lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, con presenza di gas Omessa evidenziazione delle parti di ponteggio non pronte all’uso Violazione dell’articolo 136 commi 5 e 6:” … i ponteggi siano montati, smontati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata” Omessa adozione di tutte le misure di sicurezza per
il disarmo delle armature | Arresto fino a 2 mesi o ammenda da
500 a 2.000 €
Articolo 159, comma 2, lettera a) |
Preposto | Omesso controllo sull’attuazione delle norme di
sicurezza in cantiere | Arresto fino a un mese o ammenda da
300 a 900 €
Articolo 159, comma 2, lettera b) |
Committente
e
Responsabile
Lavori | Omessa previsione nella progettazione dell’opera di
lavori o fasi di essi che devono svolgersi simultaneamente o successivamente tra loroOmessa designazione del coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione Nota: l’art 90 al comma 3 specifica “3. Nei cantieri in cui è revista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa
secutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
ll’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
”Quindi, nel caso in cui sono previste più imprese è necessario nominare il coordinatore della progettazione e, prima dell’affidamento dell’opera il coordinatore dell’esecuzione anche se dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (comma 4 e comma 5) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
2.500 a 10.000 €
Articolo 157, comma 1, lettera a) |
Committente e Responsabile Lavori | Omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale
dell’impresa affidataria | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da
1.250 a 5.000 €
Articolo 157, comma 1, lettera b) |
Committente e Responsabile Lavori | Omesso invio del piano di sicurezza e di
coordinamento a tutte le imprese invitate
all’esecuzione dei lavori | Sanzione amministrativa da 1.200 a
3.600 €
Articolo 157, comma 1, lettera c) |
Committente e Responsabile Lavori | Omessa trasmissione all’amministrazione
competente per il rilascio del permesso di costruire
o della “DIA” la denuncia di inizio dell’attività | Sanzione amministrativa da 2.000 a
6.000 €
Articolo 157, comma 1, lettera d) |
Coordinatore
per la
progettazione | Omessa redazione del piano di sicurezza e di coordinamento Coordinatore per la progettazione Omessa predisposizione del fascicolo | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
3.000 a 12.000 €
Articolo 158, comma1 |
Coordinatore
per
l’esecuzione | Omessa verifica dell’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro Omessa verifica del POS e mancato adeguamento del PSC e del fascicolo Omessa organizzazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e coordinamento Omessa segnalazione al committente delle inosservanze delle imprese e lavoratori autonomi Omessa sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
3.000 a 12.000 €
Articolo 158, comma 2, lettera a) |
Coordinatore per l’esecuzione | Omessa redazione del PSC e Fascicolo nell’ipotesi prevista dall’articolo 92, comma 2 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
3.000 a 8.000 €
Articolo 158, comma 2, lettera a) |
Coordinatore per l’esecuzione | Omessa verifica idoneità POS | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da
1.250 a 5.000 €
Articolo 158, comma 2, lettera b) |
Lavoratori
Autonomi | Omessa attuazione quanto previsto dal PSC e dal
POS | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da
1.000 a 5.000 €
Lavoratori Articolo 160, comma 1, lettera a) |
Lavoratori Autonomi | Omesso adeguamento indicazioni del coordinatore
per l’esecuzione | Arresto fino a un mese o ammenda da
500 a 2.000 €
Articolo 160, comma 1, lettera b) |
Installatori e
Montatori | Omessa osservanza norme sicurezza e istruzioni fornite dai fabbricanti | Arresto fino a 3 mesi o ammenda da
1.000 a 3.000 euro
Articolo 57, comma 3 |
Lavoratori | Violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2, dei quali di seguito vengono riportate sinteticamente le disposizioni:
• è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo, sopra i ponti di servizio sulle impalcature, dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori
• lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro
• è vietato gettare dall’alto gli elementi del ponteggio
• è vietato salire e scendere lungo i montanti
• è vietato lavorare su muri in demolizione | Arresto fino a un mese o ammenda da
150 a 600 euro
Articolo 160, comma 2 |